FEDIBUR Federazione Italiana Burracolive


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Statuto

FEDIBUR®

adeguamento all’art. 90 L.289/02 e succ.ve modificazioni

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e dell'art. 18 della Costituzione italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita la associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FEDIBUR BURRACOLIVE”.

La Fedibur potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

Le future variazioni di sede all'interno del territorio italiano e l’eventuale istituzione di ulteriori sedi secondarie e/o sezioni distaccate e/o segreterie nazionali, in deroga alla disciplina delle modificazioni statutarie, saranno di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo. La durata della Fedibur è illimitata.

Art. 2 - Principi generali

Lo Statuto della Fedibur recepisce i principi enunciati nel D.L. 23.7.1999 n. 241 e nel D.L. 8.1.2004 n.15, le disposizioni normative contenute nello statuto del CONI, ai quali Regolamento Antidoping e Codice di comportamento sportivo, aderisce incondizionatamente.
La Fedibur riconosce e persegue i principi fondamentali della Carta Olimpica, in particolare al fine di:

a) unire la pratica dello sport del gioco del Burraco alla cultura e all'educazione sociale, assicurando a tal proposito ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;

b) promuovere e diffondere i valori del buon esempio nel gioco popolare, della tradizione sportiva, della solidarietà sportiva ed economica tra lo sport di alto livello e quello di base, della partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;

c) incoraggiare il mantenimento di una società pacifica nel rispetto del principio di lealtà, del rispetto degli universali principi fondamentali dell'etica al fine di tutelare la dignità umana;
d) combattere e respingere qualsiasi violazione dei Diritti dell'Uomo.

Art. 3 - Oggetto e scopi

La Fedibur è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fine di lucro; la Fedibur inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività a principi di democrazia interna della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

La Fedibur si propone quale scopo principale:

a) di coordinare, indirizzare e sviluppare l’attività sportiva di soggetti ed altre associazioni che, come la Fedibur, praticano il gioco da tavolo del Burraco;

b) di aderire, programmare, promuovere ed organizzare campionati, tornei e competizioni agonistiche sportive dilettantistiche di burraco;

c) di creare sul territorio una struttura tecnica di attivisti nel Burraco sportivo dilettantistico;

d) di rappresentare e promuovere interessi, presso gli organismi istituzionali sportivi e nei rapporti con altre associazioni;

e) la diffusione, la tutela e lo sviluppo del gioco del burraco mantenendo inalterate le sue “regole tradizionali”, e delle discipline ad esso collegate, favorendo la partecipazione attiva degli aderenti alla vita sportiva e ricreativa;

f) la promozione dell'attività del burraco intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale del giocatore;

g) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed agonistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella attività sportiva, allo scopo di divulgare la conoscenza del gioco del burraco e dello sport in genere, creando altresì, per i giovani e le famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;

h) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e il gioco del burraco nello specifico;

i) predisporre centri di servizio per gli associati ed i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività della Fedibur e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle finalità;

l) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dalla Fedibur, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per tecnici;

m) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità sportive simili, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;

n) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre società e/o associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;

o) pubblicare riviste, videocassette e periodici quali canali ufficiali e privilegiati di informazione della Fedibur;

p) di negoziare e stipulare i contratti ed accordi collettivi secondo le leggi vigenti in materia;

q) di negoziare e stipulare i contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi del campionato e delle altre competizioni ed eventi organizzati secondo le leggi vigenti in materia;

r) di negoziare e stipulare i contratti relativi alla commercializzazione degli altri diritti di cui è titolare in quanto organizzatore di competizioni ed eventi sportivi;

s) di gestire l’archivio costituito dalle immagini e suoni, e relativi supporti audiovisivi, degli incontri ufficiali disputati nel corso delle varie stagioni dai giocatori che hanno fatto e che fanno parte della Fedibur;

t) di gestire l’archivio informatico costituito dai dati relativi alle prestazioni individuali e di squadra ed ai risultati degli anzidetti incontri ufficiali.

Per il perseguimento degli scopi suddetti la Fedibur può compiere ogni più opportuna attività giuridica e materiale, mobiliare ed immobiliare, occorrendo anche di natura commerciale, finanziaria e pubblicitaria ed acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle disciplina sportiva, compresi pacchetti software e sistemi online per la diffusione del gioco del burraco via internet.
il tutto connesso e correlato agli scopi istituzionali e necessari al raggiungimento delle finalità statutarie.
Per l'attuazione delle finalità istituzionali, la Fedibur potrà organizzare su qualsiasi territorio, gare, tornei,  concorsi, competizioni, campionati, manifestazioni, programmi di formazione degli atleti e dei tecnici ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione al coordinamento, alla pratica e all'affinamento del gioco del burraco e delle discipline sportive ad esso collegate.

La Fedibur intende, altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva.

La Fedibur si impegna a rispettare ed a far rispettare le norme, le direttive, le deliberazioni e gli indirizzi previsti dal CONI e dall’Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata, i cui statuti e regolamenti si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri soci e collaboratori.

Art. 4 - Risorse economiche

La Fedibur trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative;

c) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

e) entrate da attività connesse agli scopi istituzionali;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;

g) entrate da raccolte pubbliche di fondi ed altre attività;

h) entrate derivanti dall'organizzazioni di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fedibur;

j) locazione o affitto di beni mobili ed immobili;

k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della Fedibur, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, la Fedibur provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Soci

I Soci Fedibur possono essere ordinari, tecnici e sostenitori.

Sono Soci della Fedibur, tutti i singoli cittadini, di qualsiasi età, nazionalità, sesso e religione, interessati alla frequenza ed allo sviluppo dell’attività istituzionale Fedibur. Il riconoscimento sportivo dei soci sarà chiesto per il tramite della Fedibur. Fra i soci Fedibur esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti. Il numero degli iscritti alla Fedibur è illimitato. Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo e non restituibili in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili. Il versamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica associativa viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per morosità

c) per radiazione in caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

- inadempienza alle prescrizioni dei Regolamenti interni;

- inadempienza a Statuto e Regolamenti degli Enti di Promozione a cui si è affiliati;

- inadempienza alle norme e direttive del CONI;

- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dalla Fedibur;

- condotta contraria alle attività della Fedibur;

- inattività sportiva;

- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio con il metodo ritenuto più opportuno, compresi anche mezzi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o mail; contro tale delibera è ammesso ricorso agli Organi di Giustizia di secondo grado, la cui decisione è inappellabile.

I soci morosi, per essere riammessi, devono ripresentare domanda di ammissione

Art. 6 – Ammissione di Socio

La domanda di ammissione quale socio Fedibur, deve essere inoltrata direttamente al Consiglio Direttivo Fedibur, ai fini del suo accoglimento, che accerti i requisiti di cui all’art. 5, attraverso la presentazione della domanda, il modello dell’autocertificazione e l’avvenuto pagamento della quota sociale. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto:

a) di partecipare all'assemblea e, se in regola con il pagamento della quota associativa, di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della Fedibur;

b) di conoscere i programmi con i quali la Fedibur intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dalla Fedibur;

d) di usufruire di tutti i servizi della Fedibur;

e) di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature sportive della Fedibur, nel rispetto delle norme stabilite dagli appositi Regolamenti interni.

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) ad osservare le norme e le direttive del CONI;

c) ad osservare le norme stabilite dall'Ente di promozione sportiva a cui la Fedibur è affiliata;

d) a pagare la quota associativa;

e) a svolgere le attività preventivamente concordate;

f) a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fedibur;

g) a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;

h) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse.

Tutti coloro i quali intendano far parte della Fedibur dovranno:

a) farne richiesta scritta;

b) essere accettati dal Consiglio Direttivo;

c) avere versato la quota di iscrizione o almeno versarla entro cinque giorni dalla comunicazione, da parte del Consiglio Direttivo, della avvenuta accettazione nella carica associativa.

Nella domanda di iscrizione, salvo ulteriore disposizione del Regolamento di ammissione, l'aspirante associato deve dichiarare:

a) di voler partecipare alla vita associativa in maniera corretta;

b) di accettare, senza riserve lo Statuto della Fedibur e le norme regolamentari interne;

c) di rispettare lo statuto e le norme dell'Ente di promozione sportiva a cui la Fedibur è affiliata;

d) di accettare e rispettare, incondizionatamente, tutte le norme e le direttive del CONI.

L’aspirante associato, in attesa che il Consiglio Direttivo si riunisca per l’approvazione della sua domanda, può essere aggregato quale “ospite associato provvisorio” all'interno della compagine Fedibur.

La qualità di "Associato provvisorio" in attesa della deliberazione del Consiglio Direttivo, può essere concessa anche dai Delegati del Consiglio stesso o dalla Segreteria Fedibur, che nel frattempo stanno curando il disbrigo della richiesta.

Il Regolamento di ammissione stabilisce le ulteriori e più specifiche procedure.

Art. 8 - Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte della Fedibur ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 9 - Organi Sociali

Sono organi della Fedibur:

a)      l’assemblea dei soci;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)      il Presidente del Consiglio Direttivo;

d)     il vice Presidente del Consiglio Direttivo;

e)      il Revisore Contabile (se nominato);

f)       gli Organi di Giustizia (se nominati).

Salvo le disposizioni del presente Statuto il Consiglio Direttivo  approva gli opportuni Regolamenti relativi a ciascun organo.

Art. 10 - L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano della Fedibur ed è costituita da tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal vice Presidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

Eventuali altre persone potranno assistere all’assemblea, solo se invitate dal Presidente.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e l'Assemblea ordinaria:

a) approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione redatti dal Consiglio Direttivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il presidente può prorogare tale termine fino ad un massimo di ulteriori due mesi, segnalando nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione;

b) approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e la relazione programmatica redatti dal Consiglio Direttivo;

c) elegge e nomina i componenti del consiglio direttivo;

d) revoca le nomine del consiglio direttivo;

e) elegge il revisore contabile;

f) elegge i membri degli organi di giustizia;

nonché delibera sulle materie espressamente deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'avviso di convocazione della Assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato e reso pubblico con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l’ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o mail e/o pubblicazione sul sito web ufficiale della Fedibur, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare in maniera precisa e puntuale l'ordine del giorno in base al quale si procederà alla discussione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dei soci medesimi; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto e delibera la proroga, la messa in liquidazione e lo scioglimento della Fedibur. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

E’ prevista la convocazione dell’assemblea con carattere di urgenza, in tal caso il termine di convocazione viene ridotto a tre giorni.

I soci non possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci.

Nelle assemblee, ogni socio ha diritto di voto e può esprimere, in seno all'assemblea comunque convocata, un solo voto.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo se istituito o di un terzo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale purché in Italia.

In ogni caso le deliberazioni assembleari regolarmente assunte sono vincolanti anche per gli assenti e per i dissenzienti.

Art. 11 - Svolgimento dell’assemblea

Il Presidente, che presiede l’assemblea, è assistito da un segretario designato dall’assemblea, per la redazione del verbale.

Il Presidente dirige i lavori dell’assemblea, stabilendo l’ordine di trattazione degli argomenti, l’ordine e la durata degli interventi, nonché le modalità di espressione del voto.

In ogni caso le deliberazioni concernenti la legittimazione delle persone presenti a partecipare all’adunanza devono essere discusse e votate prima di ogni altro argomento all’ordine del giorno.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale.

Per particolari decisioni, il Presidente, in seno all’assemblea, può chiedere ed ottenere la votazione a scrutinio segreto che resta obbligatorio per l’elezione dei membri del consiglio direttivo, del revisore contabile e dei componenti gli organi di giustizia.

II verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, deve essere depositato presso la segreteria della Fedibur, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea stessa.

Entro lo stesso termine la Fedibur provvede a comunicare ai soci assenti le deliberazioni adottate dall’assemblea, nel modo più consono
e ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l’ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o mail e/o pubblicazione sul sito web ufficiale della Fedibur, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci.

Art. 12 - I soci tecnici

I soci tecnici, sono quelle persone fisiche che attraverso specifiche competenze, collaborano per il raggiungimento degli scopi sociali della Fedibur ed a cui sono conferiti espliciti poteri al fine di diffondere e stimolare l’attività di gioco del burraco nelle aree di loro intervento, nonché per compiere ogni tipo di verifica sui partecipanti agli eventi sportivi, anche in ordine all’esistenza e/o alla permanenza dei requisiti di idoneità degli stessi.

Esempi di competenze tecniche sono: arbitri, operatori informatici, operatori di sala, istruttori, delegati, procuratori, fiduciari, vip, staff, ecc..

Aree di intervento, territorialità, specifiche mansioni e grado dei soci tecnici, saranno disciplinati dai regolamenti interni della Fedibur che detteranno altre disposizioni nel merito.

I soci tecnici perseguono i fini istituzionali della Fedibur e rispondono degli atti o dei fatti a loro imputabili davanti al Consiglio Direttivo che li nomina e ne stabilisce la quota associativa.

L’ammissione a socio tecnico è realizzabile esclusivamente da parte dei già soci ordinari, facendone apposita richiesta su modulistica regolamentata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare e/o revocare l’incarico di un Direttore Tecnico Nazionale che, di intesa con il Presidente
, ha il compito di:

a) curare i programmi per l’insegnamento e la formazione al gioco del burraco;

b) coordinare, indirizzare e disciplinare l’attività tecnico sportiva;

c) promuovere e curare la formazione tecnica dei soci per le relative suddette mansioni.

Art. 13 - I soci sostenitori

I soci sostenitori sono quelle persone fisiche che, oltre al versamento della quota associativa, contribuiscono con ulteriori quote volontarie, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo

Salvo quanto stabilito dall'Atto costitutivo per le prime nomine, in ordine alla amministrazione della Fedibur, la stessa è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiori a tre membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso, o di cui si stanno accertando responsabilità, provvedimenti disciplinari da parte del Coni o di un Ente di Promozione Sportiva a cui è iscritta la Fedibur o degli Organi di Giustizia Sportiva Fedibur.

La carica di consigliere è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, i compensi legati all’attività autonoma e/o professionale svolta diversa dalla carica ricoperta, da deliberare da parte del Consiglio Direttivo, in ordine di importanza delle cariche, per particolari compiti e con documentati costi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per redigere l’obbligatorio rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del vice Presidente e quando ne facciano richiesta i due terzi dei consiglieri o un componente dell'organo di controllo.

Le riunioni avvengono nella sede legale o altrove. L'avviso di convocazione, recante la data della riunione, viene comunicato e reso pubblico con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l’ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o mail e/o pubblicazione sul sito web ufficiale della Fedibur, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci.

La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare in maniera precisa e puntuale l'ordine del giorno in base al quale si procederà alla discussione.

La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno trentasei ore.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente; in mancanza dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fedibur, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di Associato, di predisporre i regolamenti necessari al corretto svolgimento dell’associazione.

Il Consiglio ha ampia ed illimitata facoltà di deliberare l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive che siano idonee e funzionali al raggiungimento che la Fedibur si propone.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti ad uno o più componenti nominati in seno al Consiglio, ai quali, all'interno degli esclusivi e specifici limiti previsti dalla delibera di incarico, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Spetta inoltre al Consiglio:

1) stabilire tra gli associati Fedibur, chi ha i giusti requisiti per poter organizzare eventi, secondo i regolamenti interni;

2) designa i soci tecnici controllati dalla Fedibur;

3) approva la costituzione di commissioni di studio o di lavoro con funzioni consultive, determinandone i compiti e designando i componenti;

4) delibera l’ammissione dei soci alla Fedibur e la loro cancellazione;

5) delibera i regolamenti della Fedibur e le relative modifiche;

6) delibera l’entità delle quote associative;

7) approva la pianta organica della struttura Fedibur;

8) stabilisce la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi secondo le leggi vigenti in materia e delle risorse della Fedibur di cui al presente statuto;

9) determina gli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Fedibur;

10) stabilisce i propri regolamenti sportivi

11) elegge Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri e, se necessita, il Segretario e provvede alla loro sostituzione in caso di dimissioni dalla carica di alcuno di essi;

12) delega un singolo consigliere o la segreteria al disbrigo di qualsiasi procedura operativa

13) nomina e revoca un qualsiasi incarico tecnico a qualsiasi socio.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale della Fedibur, di cui ha il potere di firma rispetto ai terzi ed esercita solo ed esclusivamente poteri di ordinaria amministrazione e precisamente quelli di seguito elencati.

È eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per quattro stagioni sportive e può essere rieleggibile.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente, il vice Presidente o altrimenti il revisore dei conti convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione, in seno al Consiglio stesso, del nuovo Presidente o, in assenza di tale possibilità, per qualsivoglia motivo, entro trenta giorni convoca l’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Fedibur:

a) convoca l’assemblea, la presiede e ne dirige i lavori;

b) predispone il progetto di rendiconto economico-finanziario preventivo di esercizio e la relazione programmatica, che sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

c) predispone il bilancio consuntivo di esercizio e la relazione sulla gestione, che sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

d) dà esecuzione alle deliberazioni adottate dall’assemblea e ne verifica il rispetto;

e) esercita l’azione disciplinare nei confronti dei soci, secondo quanto previsto nel regolamento di giustizia, e dà esecuzione alle relative decisioni;

f) opera sui conti correnti bancari e/o postali della Fedibur;

g) effettua incassi e pagamenti per conto della Fedibur;

h) stipula e sottoscrive gli accordi ed i contratti della Fedibur;

i) su mandato del Consiglio Direttivo, può agire e resistere in giudizio in rappresentanza della Fedibur, dinanzi a qualunque organo giudiziario o arbitrale, nazionale od internazionale, nominando difensori, procuratori, consulenti tecnici, arbitri;

l) partecipa alle assemblee delle società controllate o partecipate dalla Fedibur, esercitando in tale sede i diritti sociali spettanti alla Fedibur;

m) ha ogni altra attribuzione e competenza prevista nel presente statuto o in regolamenti e deliberazioni della assemblea Fedibur, o comunque necessaria per l’esercizio del suo incarico.

Art. 16 - Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

È eletto dal Consiglio Direttivo  e rimane in carica per quattro stagioni sportive e può essere rieleggibile.

In caso di impedimento temporaneo del vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal revisore dei conti.

In caso di dimissioni od impedimento definitivo del vice Presidente, il Presidente o altrimenti il revisore dei conti convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione, in seno al Consiglio stesso, del nuovo vice Presidente o, in assenza di tale possibilità, per qualsivoglia motivo, entro trenta giorni convoca l’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Revisore Contabile

Il Revisore Contabile (se costituito) è composto da un membro iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di giustizia.

Il Revisore Contabile esercita le funzioni di cui all’art. 2403 del codice civile e il controllo contabile.

È eletto dall’Assemblea e rimane in carica per quattro stagioni sportive e può essere rieleggibile.

In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Revisore Contabile, il Presidente o altrimenti il vice Presidente convoca entro 30 giorni l’assemblea nazionale per l’elezione di un nuovo Revisore dei Conti.

Art. 18 – Gli Organi di Giustizia

L’assemblea della Fedibur ha competenza esclusiva sulla giustizia comportamentale della società.

Nomina gli organi giudicanti sia di primo che di secondo grado determinando la specie e l’entità delle sanzioni secondo un apposito regolamento di giustizia.

I delegati conferiscono alla Fedibur il diritto di esercitare il potere disciplinare nei loro confronti, nonché nei confronti dei loro rappresentanti, amministratori e dirigenti, se responsabili per infrazioni disciplinari.

La regolamentazione della giustizia comportamentale e le relative sanzioni saranno definite nel Regolamento di Giustizia da parte del Consiglio Direttivo.
In assenza della nomina di un apposito Organo di Giustizia da parte dell’assemblea nazionale, qualsiasi provvedimento sportivo disciplinare viene demandato al Consiglio Direttivo.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute e richiamate dal presente Statuto nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, prima tra tutti l'esistenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e di "probità" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo".

Viene pertanto sancito il principio in base al quale ciascun Associato si impegna:

a) a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà probità, rettitudine, nonché della correttezza morale in ogni rapporto legato alla qualità da lui rivestita di Associato;

b) a non esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altri Associati o di Organi sociali;

c) a non fare comunicati, concedere interviste e dare comunque a terzi notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari;

d) a non compiere o consentire che altri, a loro nome o nel loro interesse, compia con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad altri un indebito vantaggio in classifica.

L'associato che comunque abbia avuto rapporti con persone che hanno posto in essere taluno degli atti indicati, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualsiasi modo che altri abbia avuto tali rapporti, ha il dovere, pena la sanzione, di informare la Fedibur.

Sono sanciti i principi di rapidità del giudizio, di motivazione ed impugnabilità dei provvedimenti, di riabilitazione successiva alla pena.

Sono garantiti il diritto ad una difesa e diritto ad un giudice terzo ed imparziale.
In caso di dimissioni od impedimento definitivo di uno o più membri facenti parte  dell’Organo di Giustizia, il Presidente o altrimenti il vice Presidente, convoca entro trenta giorni l’assemblea nazionale per l’elezione di un nuovo Organo di Giustizia.

Art. 19  - Incompatibilità di incarichi

La qualifica di Revisore Contabile e di componente nell’Organo di Giustizia, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale centrale.

La qualifica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, centrale e periferica.

La qualifica di socio tecnico è incompatibile con qualsiasi altra carica periferica, sociale e sportiva.

Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità,
direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, detenga mansioni o svolga contemporaneamente le stesse o altre funzioni per altre organizzazioni aventi stessi scopi o attività simili a quelli della Fedibur, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa.

In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta.

Per particolari finalità in ordine al raggiungimento degli scopi sociali, le presenti disposizioni possono essere derogate dal Consiglio Direttivo,
stabilendone i soggetti, le motivazioni ed i  tempi di deroga.

Art. 20 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali della Fedibur si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di specifiche e motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fedibur, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli Associati.

Dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea, questo è depositato presso la sede legale ed è messo a disposizione degli Associati.

Art. 21 - Esercizio sportivo

Gli esercizi sportivi della Fedibur si aprono e si chiudono nello stesso periodo dell’esercizio sociale o in alternativa si aprono il primo di settembre e si chiudono il trentuno di agosto dell’anno successivo.

Tale variante è determinata dell’esercizio sportivo dell’Ente di promozione a cui la Fedibur è affiliata.

Art. 22 – Divieto di distribuzione di utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita della Fedibur, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 23 - Controversie Fedibur/Socio

Tutti gli associati o gli ex associati, sono contrattualmente vincolati dalle clausole arbitrali di cui al presente articolo, con rinuncia espressa ad avvalersi della giustizia ordinaria e di qualsiasi altro procedimento arbitrale.

Tutte le controversie con la Fedibur, relativamente a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesse alla gestione della Fedibur, nonché quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti o provvedimenti della Fedibur, sono devolute esclusivamente ed inderogabilmente ad un collegio arbitrale di tre arbitri, uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d’accordo dagli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città in cui ha sede legale la Fedibur.

Il collegio arbitrale decide in via irrituale.

Condizione per la procedibilità dell’arbitrato, nel caso di controversie derivanti da, o connesse a, provvedimenti adottati dalla Fedibur e/o sanzioni inflitte ad associati partecipanti ai tornei, è in ogni caso il previo esaurimento dei procedimenti davanti agli organi di giustizia della Fedibur previsti dal presente Statuto.

Il Collegio arbitrale deve emettere il lodo entro il termine di giorni 90 dalla data di costituzione del collegio; detto termine può essere prorogato per non più di una volta e per un massimo di giorni 30 previa proroga espressa concessa dalle parti.

La motivazione del lodo dovrà essere depositata presso gli Uffici della Fedibur entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del dispositivo.

Qualsiasi spesa necessaria ed inerente alla controversia, comprese le spese di funzionamento del collegio arbitrale, saranno anticipate dall’associato in contesa con la Fedibur e graveranno, al termine della controversia, a carico della parte soccombente.

Art. 24 - Liquidazione e scioglimento della Fedibur

Con la deliberazione di messa in liquidazione e successivo scioglimento della Fedibur, l’assemblea nomina un liquidatore tra tre nominativi proposti dal Presidente di concerto con il revisore contabile.

Con l’apertura della liquidazione cessano dalle loro funzioni tutti i componenti il Consiglio Direttivo e gli organi di giustizia.

Soddisfatti i creditori sociali, il liquidatore provvederà a  devolvere l’eventuale patrimonio secondo quanto stabilito dalla legge, provvedendo ad evolvere qualsiasi eventuale patrimonio esistente, per fini sportivi, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2492 e seguenti del codice civile.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, anche in dipendenza ed in relazione alla sua esecuzione ed interpretazione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

 

 


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